All'articolo 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: 6.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 8.000 euro;
b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro;
c) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro.