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Legislatura XIX

Proposta emendativa 57.17.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
57.17.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2023 ai sensi del comma 4, l'esonero contributivo di cui articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto nel limite massimo d'importo pari a 8.000 euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 106,4 milioni di euro per l'anno 2023, 221,3 milioni di euro per l'anno 2024, 188,7 milioni di euro per l'anno 2025, 112,6 milioni di euro per l'anno 2026, 3,2 milioni di euro per l'anno 2027, 18,9 milioni di euro per l'anno 2028, 4 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.