Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)
1. Al fine di promuovere la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalle missioni 4 e 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «entro» sono aggiunte le seguenti: «e non oltre».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.