Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.