Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Disposizioni in favore delle vittime dell'amianto)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 356, primo periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
b) al comma 357, le parole: «pari a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 15.000».
2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera a) pari a 16 milioni di euro annui e comma 1, lettera b) pari a 2,5 milioni di euro annui si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 152, comma 3 della presente legge.