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Legislatura XIX

Proposta emendativa 56.02.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
56.02.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure in favore di lavoratori esposti all'amianto)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese rientranti nelle aree di crisi complessa che hanno svolto attività a contatto con l'amianto, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, o che comunque rispondano ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Le domande per l'accesso al trattamento di cui al presente comma devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2026, dei lavoratori di cui al comma 1 o che comunque rispondano ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 è ridotto di 12 milioni a decorrere dall'anno 2023.