stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 53.04.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
53.04.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di tassazione delle persone fisiche per redditi da pensione)

  1. All'articolo 13, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

   a) 2.990 euro, se il reddito complessivo non supera 13.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

   b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 2.290 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 15.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 13.000 euro ma non a 28.000 euro.

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta vigente al 1° gennaio 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152:

   al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 100 milioni;

   sopprimere il comma 4.