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Legislatura XIX

Proposta emendativa 52.08.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
52.08.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure previdenziali a sostegno dei testimoni di giustizia)

  1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato a causa della testimonianza o a integrazione della pensione che sia d'importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamenti pensionistici.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 398 milioni.