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Legislatura XIX

Proposta emendativa 52.02.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
52.02. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Finanziamento indennità discontinuità per il 2023)

  1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di euro 60 milioni per l'anno 2023, di euro 6 milioni per l'anno 2024 e di euro 8 milioni per l'anno 2025.