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Legislatura XIX

Proposta emendativa 51.06.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
51.06.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano all'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità d'interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.