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Legislatura XIX

Proposta emendativa 51.031.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
51.031.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali)

  1. Al fine di supportare la riconversione del parco circolante in ambito aziendale verso veicoli a zero emissioni, limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, per i veicoli di categoria M1 il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025:

   a) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992 con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km è elevata al 100 per cento; è ridotta al 15 per cento per autovetture di cui al medesimo articolo 54 con emissioni dichiarate 21 e 59 gCO2/km; ed è ridotta al 10 per cento per autovetture di cui al medesimo articolo 54 con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO2/km.

   b) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km è elevata al 100 per cento; è ridotta al 60 per cento per i medesimi veicoli con emissioni dichiarate 21 e 59 gCO2/km; ed è ridotta al 50 per cento per i medesimi veicoli con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO2/km.

   c) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km; è ridotta al 40 per cento per veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 59 gCO2/km; ed è ridotta al 30 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO2/km.

  2. La deducibilità del costo per autovetture di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi quattro anni dall'atto di acquisto e per i successivi tre anni dall'atto di noleggio.

ident. 51.033.