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Legislatura XIX

Proposta emendativa 51.022.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
51.022. (nuova formulazione)
approvato

  Alla parte prima, titolo III, capo IV, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Rifinanziamento e modifiche del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva)

  1. La dotazione del fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
  2. All'articolo 77, comma 2-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «stabilita con sentenza definitiva di risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale».
  3. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «fisiche o giuridiche,» sono inserite le seguenti: «entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,»;

   b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

   c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

   «Art. 10. (Autocertificazione dei requisiti e controlli) – 1. I beneficiari sono tenuti ad allegare all'istanza di indennizzo di cui all'articolo 6, comma 2, un'autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1.
   2. Il Ministero, anche avvalendosi della commissione tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, può verificare, successivamente all'erogazione del contributo, la sussistenza delle condizioni poste alla base della richiesta di indennizzo.
   3. Qualora il Ministero accerti la falsità dell'autocertificazione di cui al comma 1, oltre alla revoca dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 12, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 495 del codice penale».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 3,5 milioni di euro nell'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.