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Legislatura XIX

Proposta emendativa 51.022.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
51.022.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche e rifinanziamento del fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

  1. La dotazione del Fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 5 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024.
  2. All'articolo 77, comma 2-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «stabilita con sentenza di cui al comma 2-ter ovvero con provvedimento d'insinuazione allo stato passivo della procedura concorsuale».
  3. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2022, recante Fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dell'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «fisiche o giuridiche,», inserire le seguenti: «, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento,»;

   b) all'articolo 7:

    1) il comma 2 è abrogato;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le somme eventualmente non oggetto di erogazione restano nella disponibilità del fondo per le due successive annualità.»;

   c) all'articolo 8, il comma 3 è abrogato;

   d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.
(Autocertificazione dei requisiti e controlli)

   1. I beneficiari sono tenuti ad allegare all'istanza d'indennizzo di cui all'articolo 6, comma 2, un'autocertificazione che attesti di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1.
   2. Il Ministero, anche per il tramite della commissione tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, può verificare, successivamente all'erogazione del contributo, la sussistenza delle condizioni poste alla base della richiesta di indennizzo.
   3. Qualora il Ministero attesti la falsità dell'autodichiarazione di cui al comma 1, oltre alla revoca dell'indennizzo così come disposto dall'articolo 12, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 495 del codice penale.».

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.