Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Definizione agevolata enti locali)
1. Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 3 della Costituzione ed al fine di contrastare sperequazioni territoriali nell'attuazione del disposto di cui al comma 1, dell'articolo 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, gli enti territoriali ed i concessionari della riscossione di cui al medesimo comma 1 adottano gli atti ivi previsti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.