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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.1000.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
4.1000.
(inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera e), capoverso art. 16-bis, comma 8, e alla lettera z), capoverso art. 78-ter)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.

   b) dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al settore del teleriscaldamento)

  1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.;

   c) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Con delibera dell'ARERA, i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possono essere sospesi fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2023, nel limite dell'effettivo fabbisogno.;

   d) all'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procedono all'individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati perché, con apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas, anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica di mercato consentita volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

   e) dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio)

  1. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma 2, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione del primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 2.
  2. Ai fini del comma 1, le imprese devono svolgere una delle attività riferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
  3. Le imprese di cui ai commi 1e 2 il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi della disposizione del comma 1 del presente articolo in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui al comma 2 del presente articolo e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 3.
  5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.
  6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo destinato all'attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «de minimis». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati termini e modalità di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del fondo di cui al primo periodo è pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni per l'anno 2024.
  7. All'articolo 1, comma 67, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023. Con il medesimo decreto possono essere previste le modalità di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l'apertura di un apposito conto di tesoreria».
  8. All'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'individuazione del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, essa è effettuata dal collegio sindacale».

   f) dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)

  1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.;

   g) all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3 sostituire la parola: «14» con la seguente: «16»;

   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali».

  3-ter. L'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

   «Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni».

   h) all'articolo 30:

   a) al comma 1:

  1) al primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2024;
  2) al secondo periodo, sostituire le parole da: «ed è versato» fino alla fine del comma con le seguenti: «ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024:

   a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1 ° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

   b) le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. L'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 cento, è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

   c) le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorati del 15 per cento, entro il 15 luglio 2024.

  1-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle proroghe disposte dai commi 1 e 1-bis.

   i) all'articolo 38, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dall'articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 31 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.
  7-ter. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 7-bis. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
  7-quater. In considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2022 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
  7-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 222,25 milioni di euro per l'anno 2023, di 177,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l'anno 2027.
  7-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 7-bis a 7-quinquies si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1-bis alla presente legge nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 7-bis.
  7-septies. I commi da 7-bis a 7-sexies e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

   l) all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata per le imprese minori, le parole: «non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività» sono sostituite dalle seguenti: «non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività»;

   m) all'articolo 52, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.538 euro con le seguenti: 1.923 euro;

   n) all'articolo 57, apportare le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: «8.000 euro»;
  2) al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le assunzioni di cui al primo periodo il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro;
  3) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le assunzioni di cui al primo periodo il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro;

   o) all'articolo 58, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

  1) al numero 1), sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'85 per cento;
  2) al numero 2), sostituire le parole: del 55 per cento con le seguenti: del 53 per cento;

    3) al numero 3), sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: del 47 per cento;

  4) al numero 4), sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 37 per cento;
  5) al numero 5), sostituire le parole: del 35 per cento con le seguenti: del 32 per cento;

   p) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 aggiungere le seguenti: , elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni,

   q) all'articolo 59 apportare le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, sostiuire le parole: 8 mensilità con le seguenti: 7 mensilità;
  2) al comma 6, sostituire le parole: 743 milioni di euro con le seguenti: 958 milioni di euro;
  3) al comma 7, sostituire le parole: 9 milioni di euro con le seguenti: 11 milioni di euro;

   r) dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

Art. 62-bis.
(Armonizzazione dell'indennità di amministrazione per il personale dell'ANPAL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.
  2. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 1, il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021 è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come previste alla data del 31 ottobre 2022.
  3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzate la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

   s) all'articolo 65, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

    4) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione di cui al primo periodo è incrementata del 50 per cento».

   b) al comma 2, le parole da: sono incrementate fino a: dall'anno 2029 sono sostituite dalle seguenti: sono incrementate di 409,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 525,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

   s) all'articolo 66, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.

   t) dopo l'articolo 67, inserire i seguenti:

Art. 67-bis.
(Modifiche all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Per le deliberazioni relative agli interventi di cui al comma 1 da adottare in sede di assemblea condominiale, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio».

Art. 67-ter.
(Disposizioni in favore degli enti erogatori di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali)

  1. Il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Il rifinanziamento di cui al primo periodo è finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 1, i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo di cui a medesimo comma, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo.
  3. Allo stanziamento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

   u) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari)

  1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

   «Art. 35. – (Disciplina transitoria) –
   1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
   2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché dell'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.
   3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotte dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.
   4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
   5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.
   6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
   7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
   8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
   9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.
   10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
   11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020»;

   b) all'articolo 36, commi 1 e 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023»;

   c) all'articolo 41:

    1) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti «, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb),»;

    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023»;

    3) al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere e) e l),».

  2. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con i decreti ministeriali adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021 ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura e una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari. I tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata;

   a) tre mesi, per il primo periodo;

   b) un mese, per il secondo periodo;

   c) quattro mesi, per il terzo periodo.

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.747.593 euro per l'anno 2024, di 4.180.843 euro per l'anno 2025, di 344.395 euro per l'anno 2026 e di 823.911 euro per l'anno 2027.

  Conseguentemente, sostituire la denominazione del capo I con la seguente: Capo I – Misure per favorire la crescita, gli investimenti e l'attuazione del PNRR.

   v) Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Rifinanziamento per il completamento delle attività di digitalizzazione e altri servizi)

   l. Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della medesima legge, sono incrementate di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche all'attuazione del piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate a garantire l'operatività della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della citata legge n. 205 del 2017.

   z) Dopo l'articolo 78, inserire i seguenti:

Art. 78-bis.
(Assunzioni per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  1. Per le esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il medesimo Ministero è autorizzato ad assumere un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le assunzioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per l'anno 2023 e di 13.536.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al presente comma è inoltre autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 1.954.000 euro, di cui 600.000 euro per la gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma. È altresì autorizzata la spesa di 675.000 euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024per le medesime spese di funzionamento.

Art. 78-ter.
(Istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

  1. Al fine di evitare recuperi finanziari da parte dell'Unione europea sugli aiuti erogati in attuazione del piano strategico della politica agricola comune (PAC) 2023/2027 e in esecuzione dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, è istituita, presso il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC.
  2. L'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Gli uffici di cui al comma 2 hanno le seguenti denominazioni e a essi sono attribuiti i seguenti compiti:

   a) l'Ufficio per il coordinamento della programmazione e della gestione degli interventi assicura il coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;

   b) l'Ufficio per il coordinamento del monitoraggio e della valutazione assicura il supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

  4. Per il funzionamento dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle direzioni generali del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di 2.293.000 euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito della Direzione Organismo di coordinamento, un ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
  6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale, alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo standard internazionale ISO 27001. L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e del regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento della propria struttura organizzativa e dei propri uffici, nell'ambito delle strutture complessivamente esistenti.
  7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di 862.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è incrementata di 2 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalità di cui ai predetti commi 5 e 6, l'AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto lavoro a tempo di indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 1.762.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  8. L'autorizzazione ad assumere per il biennio 2021-2022, concessa dall'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è estesa all'anno 2023.

   aa) All'articolo 97, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027».

   bb) All'articolo 101, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-quater. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023, al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essa applicabile può essere riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle Aree corrispondenti, come rideterminate in base ai criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali.
  3-quinquies. Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma 3-quater il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali può essere rideterminato considerando nel calcolo l'indennità di amministrazione del personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle aree, nelle misure previste alla data del 31 ottobre 2022.
  3-sexies. Per le stesse finalità di cui al comma 3-quater, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere incrementati di 16.683 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 19.777 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.
  3-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, pari a 107.782 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall'anno 2023, a carico del bilancio dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4.

   cc) Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

Art. 101-bis.
(Disposizioni in materia di borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli invalidi civili totali di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 118 del 1971, dell'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, nonché dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

   dd) Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero della difesa)

  1. Per le esigenze di funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, all'articolo 801 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «155 unità» sono sostituite dalle seguenti: «271 unità»;

   b) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) gli ufficiali generali e di gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c), del regolamento»;

   c) al comma 6, le parole: «10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «15 unità» e dopo la parola: «b),» è inserita la seguente: «b-bis),».

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

   ee) Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Autorizzazione alla spesa da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio)

  1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.018.875 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:
  (Importi in euro)

Polizia di Stato

  1.449.575

Corpo della polizia penitenziaria

  675.475

Arma dei carabinieri

  1.735.950

Corpo della guardia di finanza

  890.575

Esercito italiano

  2.401.975

Marina militare

  725.375

Aeronautica militare

  1.000.200

Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera

  265.400

Corpo nazionale vigili del fuoco

  874.350

  2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le finalità di cui al medesimo comma, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le relative risorse sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo che provvede, secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, alla stipula delle relative polizze assicurative.

   ee-bis) Dopo l'articolo 113, aggiungere i seguenti:

Art. 113-bis.
(Fondo per il finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento delle dotazioni organiche, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 90.000.000 di euro per l'anno 2023, di 95.000.000 di euro per l'anno 2024, di 95.000.000 di euro per l'anno 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia.

   ff) Dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

Art. 127-bis.
(Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali)

  1. Al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione e all'estensione all'intero distretto dei servizi informativi ed applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati ed attesi anche in condizioni di cambiamento climatico e uso del suolo, nonché ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, è assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, così ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.
  2. Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 1, pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Dopo il comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

   «607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 sono riservate all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

   gg) All'articolo 130, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «l-bis. Per le attività di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier, nonché per le attività di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia Srl. La società Eutalia Srl provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economico-finanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Per le attività e gli adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del tesoro, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025,per il Dipartimento delle finanze è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

   hh) Dopo l'articolo 130, inserire i seguenti:

Art. 130-bis.
(Partecipazione al NATO Innovation Fund)

   1. Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

Art. 130-ter.
(Riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo)

   1. Per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo in Italia è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025.

Art. 130-quater.
(Rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze)

   1. Al fine del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità, da inquadrare nell'area dei “funzionari” e 50 unità nell'area degli “assistenti” prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.577.000 per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024.

  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 1 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 130-quinquies.

  1. Per le valutazioni inerenti a operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche relative a enti e a società partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, nel limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023”.

   ii) Dopo l'articolo 150, inserire i seguenti:

Art. 150-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1016, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno” sono sostituite dalle seguenti: “liquidato in un'unica soluzione entro l'anno”.
  2. All'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2023”.

Art. 150-ter.
(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia penitenziaria)

  1. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1-ter annesso alla presente legge.
  2. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 3 e per un numero massimo di:

   a) 250 unità per l'anno 2023;

   b) 250 unità per l'anno 2024;

   c) 250 unità per l'anno 2025;

   d) 250 unità per l'anno 2026.

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 1.033.625 per l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno 2027, di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851 per l'anno 2029, di euro 45.489.996 per l'anno 2030, di euro 45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di euro 46.382.969 per l'anno 2033, di euro 46.493.439 per l'anno 2034, di euro 46.603.908 per l'anno 2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dall'anno 2036.
  4. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024, di euro 890.000 per l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027».

ALLEGATO 1-ter

(articolo 150-ter, comma 1)

«Tabella A
(Art. 1, comma 3)

DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

RUOLI

QUALIFICHE

DOTAZIONE ORGANICA

UOMINI

DONNE

TOTALE

RUOLO
ISPETTORI

SOSTITUTO

COMMISSARIO

590

50

640

ISPETTORE SUPERIORE

3.100

450

3.550

ISPETTORE CAPO

VICE ISPETTORE

RUOLO

SOVRINTENDENTI

SOVRINTENDENTE

CAPO

4.820

480

5.300

SOVRINTENDENTE

VICE

SOVRINTENDENTE

RUOLO

AGENTI/ASSISTENTI

ASSISTENTE

CAPO

29.522

3.138

32.660

ASSISTENTE

AGENTE SCELTO

TOTALE

42.150

».

Art. 150-quater.

  1. Al fine di fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'area dei «funzionari» e 473 da inquadrare nell'area degli «assistenti», prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali.
  2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.

   ll) All'articolo 152, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 26,67 milioni di euro per l'anno 2023.

   mm) All'articolo 153, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

   «12-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67»;

   nn) All'articolo 153, dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  18. Le disposizioni dell'articolo 9,comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano:

   a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

   c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella dell'entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre, 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

   d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  19. Gli oneri derivanti dal comma 18 sono pari a 600.000 euro per l'anno 2022, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024, e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 18 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

  Conseguentemente:

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni di euro nel 2023 e di 100 milioni di euro dal 2024;

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 261,3 milioni di euro nel 2023, di 260,7 milioni di euro nel 2024, di 263,9 milioni di euro nel 2025 e di 264,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2026;

   allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Missione 29 – Politiche economiche-finanzia e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4, sono apportate le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: –15.000.000;
    CS: –15.000.000.

   2024:

    CP: +70.000.000;
    CS: +70.000.000.

   2025:

   CP: –100.000.000;
   CS: –100.000.000.

  Conseguentemente, dopo l'allegato 1 aggiungere il seguente:

Allegato 1-bis

(articolo 38, comma 7-sexies)

(importi in milioni di euro)

  Stato di previsione

2022

  Missione/Programma

Ministero dell'economia e delle finanze

  1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

70

  1.8. Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)

70

  3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

30

  3.1. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)

30

  21. Debito pubblico (34)

120

  21.1. Oneri per il servizio del debito statale (34.1)

120

  23. Fondi da ripartire (33)

869

  23.1. Fondi da assegnare (33.1)

350

  23.2. Fondi di riserva e speciali (33.2)

519

TOTALE

1.089

Il Governo
4.1000.
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.

   b) dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al settore del teleriscaldamento)

  1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.;

   c) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Con delibera dell'ARERA, i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possono essere sospesi fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2023, nel limite dell'effettivo fabbisogno.;

   d) all'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procedono all'individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati perché, con apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas, anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica di mercato consentita volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

   e) dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio)

  1. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma 2, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione del primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 2.
  2. Ai fini del comma 1, le imprese devono svolgere una delle attività riferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
  3. Le imprese di cui ai commi 1e 2 il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi della disposizione del comma 1 del presente articolo in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui al comma 2 del presente articolo e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 3.
  5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.
  6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo destinato all'attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «de minimis». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati termini e modalità di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del fondo di cui al primo periodo è pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni per l'anno 2024.
  7. All'articolo 1, comma 67, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023. Con il medesimo decreto possono essere previste le modalità di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l'apertura di un apposito conto di tesoreria».

   f) dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)

  1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.;

   g) all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3 sostituire la parola: «14» con la seguente: «16»;

   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali».

  3-ter. L'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

   «Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni».

   h) all'articolo 30:

   a) al comma 1:

  1) al primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2024;
  2) al secondo periodo, sostituire le parole da: «ed è versato» fino alla fine del comma con le seguenti: «ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024:

   a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1 ° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

   b) le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. L'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 cento, è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

   c) le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorati del 15 per cento, entro il 15 luglio 2024.

  1-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle proroghe disposte dai commi 1 e 1-bis.

   i) all'articolo 38, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dall'articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 31 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.
  7-ter. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 7-bis. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
  7-quater. In considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2022 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
  7-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 222,25 milioni di euro per l'anno 2023, di 177,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l'anno 2027.
  7-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 7-bis a 7-quinquies si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1-bis alla presente legge nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 7-bis.
  7-septies. I commi da 7-bis a 7-sexies e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

   l) all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata per le imprese minori, le parole: «non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività» sono sostituite dalle seguenti: «non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività»;

   m) all'articolo 52, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.538 euro con le seguenti: 1.923 euro;

   n) all'articolo 57, apportare le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: «8.000 euro»;
  2) al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le assunzioni di cui al primo periodo il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro;
  3) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le assunzioni di cui al primo periodo il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro;

   o) all'articolo 58, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

  1) al numero 1), sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'85 per cento;
  2) al numero 2), sostituire le parole: del 55 per cento con le seguenti: del 53 per cento;

    3) al numero 3), sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: del 47 per cento;

  4) al numero 4), sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 37 per cento;
  5) al numero 5), sostituire le parole: del 35 per cento con le seguenti: del 32 per cento;

   p) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 aggiungere le seguenti: , elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni,

   q) all'articolo 59 apportare le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, sostiuire le parole: 8 mensilità con le seguenti: 7 mensilità;
  2) al comma 6, sostituire le parole: 743 milioni di euro con le seguenti: 958 milioni di euro;
  3) al comma 7, sostituire le parole: 9 milioni di euro con le seguenti: 11 milioni di euro;

   r) dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

Art. 62-bis.
(Armonizzazione dell'indennità di amministrazione per il personale dell'ANPAL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.
  2. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 1, il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021 è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come previste alla data del 31 ottobre 2022.
  3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzate la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

   s) all'articolo 65, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

    4) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione di cui al primo periodo è incrementata del 50 per cento».

   b) al comma 2, le parole da: sono incrementate fino a: dall'anno 2029 sono sostituite dalle seguenti: sono incrementate di 409,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 525,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

   s-bis) all'articolo 66, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.

   t) dopo l'articolo 67, inserire i seguenti:

Art. 67-bis.
(Modifiche all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Per le deliberazioni relative agli interventi di cui al comma 1 da adottare in sede di assemblea condominiale, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio».

Art. 67-ter.
(Disposizioni in favore degli enti erogatori di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali)

  1. Il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Il rifinanziamento di cui al primo periodo è finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 1, i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo di cui a medesimo comma, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo.
  3. Allo stanziamento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

   u) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari)

  1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

   «Art. 35. – (Disciplina transitoria) –
   1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
   2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché dell'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.
   3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotte dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.
   4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
   5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.
   6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
   7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
   8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
   9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.
   10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
   11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020»;

   b) all'articolo 36, commi 1 e 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023»;

   c) all'articolo 41:

    1) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti «, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb),»;

    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023»;

    3) al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere e) e l),».

  2. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con i decreti ministeriali adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021 ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura e una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari. I tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata;

   a) tre mesi, per il primo periodo;

   b) un mese, per il secondo periodo;

   c) quattro mesi, per il terzo periodo.

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.747.593 euro per l'anno 2024, di 4.180.843 euro per l'anno 2025, di 344.395 euro per l'anno 2026 e di 823.911 euro per l'anno 2027.

  Conseguentemente, sostituire la denominazione del capo I con la seguente: Capo I – Misure per favorire la crescita, gli investimenti e l'attuazione del PNRR.

   v) Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Rifinanziamento per il completamento delle attività di digitalizzazione e altri servizi)

   l. Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della medesima legge, sono incrementate di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche all'attuazione del piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate a garantire l'operatività della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della citata legge n. 205 del 2017.

   z) Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

Art. 78-bis.
(Assunzioni per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  1. Per le esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il medesimo Ministero è autorizzato ad assumere un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le assunzioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per l'anno 2023 e di 13.536.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al presente comma è inoltre autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 1.954.000 euro, di cui 600.000 euro per la gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma. È altresì autorizzata la spesa di 675.000 euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024per le medesime spese di funzionamento.

   aa) All'articolo 97, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027».

   bb) All'articolo 101, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-quater. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023, al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essa applicabile può essere riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle Aree corrispondenti, come rideterminate in base ai criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali.
  3-quinquies. Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma 3-quater il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali può essere rideterminato considerando nel calcolo l'indennità di amministrazione del personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle aree, nelle misure previste alla data del 31 ottobre 2022.
  3-sexies. Per le stesse finalità di cui al comma 3-quater, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere incrementati di 16.683 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 19.777 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.
  3-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, pari a 107.782 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall'anno 2023, a carico del bilancio dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4.

   cc) Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

Art. 101-bis.
(Disposizioni in materia di borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli invalidi civili totali di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 118 del 1971, dell'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, nonché dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

   dd) Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero della difesa)

  1. Per le esigenze di funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, all'articolo 801 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «155 unità» sono sostituite dalle seguenti: «271 unità»;

   b) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) gli ufficiali generali e di gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c), del regolamento»;

   c) al comma 6, le parole: «10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «15 unità» e dopo la parola: «b),» è inserita la seguente: «b-bis),».

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

   ee) Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Autorizzazione alla spesa da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio)

  1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.018.875 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:
  (Importi in euro)

Polizia di Stato

  1.449.575

Corpo della polizia penitenziaria

  675.475

Arma dei carabinieri

  1.735.950

Corpo della guardia di finanza

  890.575

Esercito italiano

  2.401.975

Marina militare

  725.375

Aeronautica militare

  1.000.200

Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera

  265.400

Corpo nazionale vigili del fuoco

  874.350

  2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le finalità di cui al medesimo comma, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le relative risorse sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo che provvede, secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, alla stipula delle relative polizze assicurative.

   ee-bis) Dopo l'articolo 113, aggiungere i seguenti:

Art. 113-bis.
(Fondo per il finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento delle dotazioni organiche, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 90.000.000 di euro per l'anno 2023, di 95.000.000 di euro per l'anno 2024, di 95.000.000 di euro per l'anno 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia.

   ff) Dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

Art. 127-bis.
(Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali)

  1. Al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione e all'estensione all'intero distretto dei servizi informativi ed applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati ed attesi anche in condizioni di cambiamento climatico e uso del suolo, nonché ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, è assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, così ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.
  2. Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 1, pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Dopo il comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

   «607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 sono riservate all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

   gg) All'articolo 130, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «l-bis. Per le attività di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier, nonché per le attività di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia Srl. La società Eutalia Srl provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economico-finanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Per le attività e gli adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del tesoro, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025,per il Dipartimento delle finanze è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

   hh) Dopo l'articolo 130, inserire i seguenti:

Art. 130-bis.
(Partecipazione al NATO Innovation Fund)

   1. Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

Art. 130-ter.
(Riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo)

   1. Per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo in Italia è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025.

Art. 130-quater.
(Rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze)

   1. Al fine del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità, da inquadrare nell'area dei “funzionari” e 50 unità nell'area degli “assistenti” prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.577.000 per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024.

  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 1 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 130-quinquies.

  1. Per le valutazioni inerenti a operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche relative a enti e a società partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, nel limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023”.

   ii) Dopo l'articolo 150, inserire i seguenti:

Art. 150-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1016, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno” sono sostituite dalle seguenti: “liquidato in un'unica soluzione entro l'anno”.
  2. All'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2023”.

Art. 150-ter.
(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia penitenziaria)

  1. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1-ter annesso alla presente legge.
  2. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 3 e per un numero massimo di:

   a) 250 unità per l'anno 2023;

   b) 250 unità per l'anno 2024;

   c) 250 unità per l'anno 2025;

   d) 250 unità per l'anno 2026.

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 1.033.625 per l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno 2027, di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851 per l'anno 2029, di euro 45.489.996 per l'anno 2030, di euro 45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di euro 46.382.969 per l'anno 2033, di euro 46.493.439 per l'anno 2034, di euro 46.603.908 per l'anno 2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dall'anno 2036.
  4. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024, di euro 890.000 per l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027».

ALLEGATO 1-ter

(articolo 150-ter, comma 1)

«Tabella A
(Art. 1, comma 3)

DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

RUOLI

QUALIFICHE

DOTAZIONE ORGANICA

UOMINI

DONNE

TOTALE

RUOLO
ISPETTORI

SOSTITUTO

COMMISSARIO

590

50

640

ISPETTORE SUPERIORE

3.100

450

3.550

ISPETTORE CAPO

VICE ISPETTORE

RUOLO

SOVRINTENDENTI

SOVRINTENDENTE

CAPO

4.820

480

5.300

SOVRINTENDENTE

VICE

SOVRINTENDENTE

RUOLO

AGENTI/ASSISTENTI

ASSISTENTE

CAPO

29.522

3.138

32.660

ASSISTENTE

AGENTE SCELTO

TOTALE

42.150

».

Art. 150-quater.

  1. Al fine di fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'area dei «funzionari» e 473 da inquadrare nell'area degli «assistenti», prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali.
  2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.

   ll) All'articolo 152, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 26,67 milioni di euro per l'anno 2023.

   mm) All'articolo 153, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

   «12-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67»;

   nn) All'articolo 153, dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  18. Le disposizioni dell'articolo 9,comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano:

   a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

   c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella dell'entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre, 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

   d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  19. Gli oneri derivanti dal comma 18 sono pari a 600.000 euro per l'anno 2022, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024, e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 18 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

  Conseguentemente:

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni di euro nel 2023 e di 100 milioni di euro dal 2024;

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 261,3 milioni di euro nel 2023, di 260,7 milioni di euro nel 2024, di 263,9 milioni di euro nel 2025 e di 264,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2026;

   allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Missione 29 – Politiche economiche-finanzia e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4, sono apportate le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: –15.000.000;
    CS: –15.000.000.

   2024:

    CP: +70.000.000;
    CS: +70.000.000.

   2025:

   CP: –100.000.000;
   CS: –100.000.000.

  Conseguentemente, dopo l'allegato 1 aggiungere il seguente:

Allegato 1-bis

(articolo 38, comma 7-sexies)

(importi in milioni di euro)

  Stato di previsione

2022

  Missione/Programma

Ministero dell'economia e delle finanze

  1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

70

  1.8. Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)

70

  3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

30

  3.1. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)

30

  21. Debito pubblico (34)

120

  21.1. Oneri per il servizio del debito statale (34.1)

120

  23. Fondi da ripartire (33)

869

  23.1. Fondi da assegnare (33.1)

350

  23.2. Fondi di riserva e speciali (33.2)

519

TOTALE

1.089

Il Governo