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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.04.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
4.04.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come integrate dall'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per le forniture di gas naturale e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto della necessità di considerare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, forme di ristoro della maggior misura dell'IVA applicata nel corso del 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 80 milioni di euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ident. 4.09.4.010.4.03.