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Legislatura XIX

Proposta emendativa 30.6.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
30.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici)

  1. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di una effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici e dei necessari relativi investimenti a carico dei concessionari (come anche indicato nella relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico), che assicurino altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell'esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni secondo le più recenti innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme d'intrattenimento e sport, anche virtuali, e in ragione della necessità di valorizzare le concessioni da mettere a gara e il cui equilibrio economico finanziario risulta oggi di difficile quantificazione, oltre che dell'attuale congiuntura economica, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico vigilate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai successivi commi.
  2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e dell'articolo 1, comma 935, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2025.
  3. Le scadenze delle concessioni del bingo sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 marzo 2026.
  4. Le scadenze delle concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate a titolo oneroso fino al 29 giugno 2026.
  5. Le scadenze delle concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate, a titolo oneroso, fino al 30 giugno 2027.
  6. Le scadenze delle concessioni in essere dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie a estrazione istantanea sono prorogate a titolo oneroso di trentasei mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni.
  7. Gli oneri concessori dovuti per le proroghe di cui ai commi 2 e 6 sono calcolati nella misura massima di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in corso, parametrati alla durata della proroga e saranno determinati dal Ministero dell'economia delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso appositi decreti dirigenziali secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga di cui ai commi 3, 4 e 5 sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga. Il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata delle proroghe di cui ai commi da 2 a 6, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 30 marzo e al 30 giugno dell'anno 2023.

ident. 30.5.