Sostituirlo con il seguente:
Art. 29.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39-octies:
1) al comma 5, lettera c), le parole: «euro 130» sono sostituite dalle seguenti: «euro 135»;
2) al comma 6, le parole: «96,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «96,92 per cento»;
b) all'articolo 39-terdecies, al comma 3, le parole: «e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e al trentotto per cento dal 1° gennaio 2023»;
c) all'articolo 62-quater, al comma 1-bis, le parole: «al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023»;
d) all'Allegato I, alla voce: «Tabacchi lavorati»:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sigarette 60,50 per cento;»;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59,50 per cento;».