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Legislatura XIX

Proposta emendativa 28.17.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
28.17.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 1 di traslare l'onere del contributo di solidarietà temporaneo sui prezzi al consumo. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in coordinamento funzionale con la Guardia di finanza, vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente presenta, entro il 31 dicembre 2023, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina del contributo di solidarietà temporaneo di cui al presente articolo e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio del contributo dovuto. La vigilanza di cui al secondo periodo è svolta dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.