stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 28.07.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
28.07.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Istituzione di un'imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le persone fisiche sono esentate dall'applicazione dell'imposta municipale unica e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;

   b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;

   c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro;

   d) 1,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;

   e) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.

  3. Limitatamente all'anno d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, lettera e), per una base imponibile superiore ad 1 miliardo di euro l'aliquota è fissata al 3 per cento.
  4. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al precedente comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  5. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2.
  7. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  8. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 2.
  9. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.