Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Modifiche all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, non si applicano agli impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 megawatt realizzati dalle imprese agricole, singole e associate, nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.