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Legislatura XIX

Proposta emendativa 26.04.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
26.04.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Le perdite dal bilancio d'esercizio, depositato al registro imprese, generate dalle società di capitali negli anni dal 2020 al 2022 possono essere capitalizzate in una posta dell'attivo tra le immobilizzazioni immateriali, in deroga a quanto disposto dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile e ammortizzate in dieci quote annuali costanti. La capitalizzazione comporta la suddivisione in dieci anni dell'utilizzo delle corrispondenti perdite fiscali degli stessi anni. La deduzione delle quote di perdita avverrà sempre nel limite massimo dell'80 per cento dell'utile generato.