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Legislatura XIX

Proposta emendativa 21.031.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
21.031.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Equiparazione del regime fiscale per immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE con il regime fiscale applicato agli immobili posseduti da chi risiede sul territorio nazionale)

  1. All'articolo 1, comma 741, lettera c), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, nel comune di iscrizione AIRE, a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso».

  2. Alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «cittadino italiano iscritto al Registro AIRE».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati alla copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.