Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Misure in materia di servizio civile regionale)
1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano anche ai servizi civili regionali previsti dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.