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Legislatura XIX

Proposta emendativa 20.02.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
20.02.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale)

  1. L'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che le agevolazioni ivi previste si applicano agli atti di trasferimento, tra parenti in linea retta, di masi chiusi, di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, purché i fondi compresi negli stessi siano coltivati abitualmente e direttamente dagli acquirenti per un periodo di almeno 10 anni dalla data di assunzione, poiché detti masi realizzano di per sé lo scopo dell'accorpamento di proprietà diretta coltivatrice.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.