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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.06.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
2.06. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi per l'efficienza energetica)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

   b) al comma 16-ter è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 2,17 milioni di euro per l'anno 2024, di 4,28 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,18 milioni di euro per l'anno 2026, di 6,51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.