Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. A partire dal primo gennaio 2023 le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Monegasca ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti (caisse sociale) del principato di Monaco di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la aliquota del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.