Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. A partire dal 1° gennaio 2023 le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Monegasca ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti (caisse sociale) del principato di Monaco di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la aliquota del 5 per cento.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,44 milioni di euro per l'anno 2024 e 3,22 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.