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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.03.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
19.03.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. A partire dal 1° gennaio 2023 le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Monegasca ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti (caisse sociale) del principato di Monaco di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la aliquota del 5 per cento.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,44 milioni di euro per l'anno 2024 e 3,22 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.