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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.018.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
18.018.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in favore dello sviluppo del patrimonio abitativo disponibile per la locazione)

  1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi 119, 125 e 141-bis, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, le società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l'opzione per l'imposizione in relazione alle locazioni e cessioni di cui ai numeri 8 e 8-bis del medesimo articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta a soci dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), o ai disponenti o beneficiari di trust di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai loro familiari come indicati nell'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico. Il mancato soddisfacimento delle condizioni di prevalenza per tre anni consecutivi determina la definitiva decadenza della validità delle opzioni per l'imposizione esercitate nel triennio e l'applicazione, a partire dall'anno successivo, delle ordinarie regole applicabili in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 127-duodevicies) della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 trova applicazione l'aliquota ordinaria prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 che siano acquisiti o comunque detenuti dai soggetti di cui al medesimo comma 1 e che siano destinati alla locazione o alla cessione con esercizio dell'opzione per l'imposizione e con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati che, in ogni altro caso, siano destinati all'effettuazione di locazioni o cessioni imponibili ai sensi dei numeri 8 e 8-bis dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della disciplina recata dal presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.