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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.01000.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2022  [ apri ]
18.01000.
(inammissibile, limitatamente alla lettera r), capoverso art. 146-quater)

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
(Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare)

   1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.»;

   b) all'articolo 24, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

   «2-bis. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.
   2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio individuati all'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;

   c) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
   1-bis. L'opzione di cui al comma 1 è resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L'imposta sostitutiva è versata dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché ai commi 2 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione sui redditi. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. L'opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

   d) all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

  «1. Al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti”.
  2. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.”;

   b) al comma 2, secondo periodo, le parole: “31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2021”;

   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   “3-bis. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.
   3-ter. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA.”.

  3. Se per effetto delle modificazioni apportate all'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 dal presente articolo:

   a) l'ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell'importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

   b) l'ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato è ammesso in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 31 marzo 2023».

   e) all'articolo 29, nel comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    «1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   “3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

   a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato per l'anno 2023 in 28,00 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a partire dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette;

   b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base, di cui alla voce 'Tabacchi lavorati', lettera c), dell'Allegato I, al prezzo di vendita al pubblico.”;

    2) alla lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

     “2.1) nel comma 5, alla lettera c), le parole: 'euro 130' sono sostituite dalle seguenti: 'euro 140'”;

    3) alla lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

    “3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   '6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al 'PMP-sigarette'; la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a partire dall'anno 2025.”;

    4) dopo la lettera c), inserire la seguente:

   “c-bis): all'articolo 62-quater.1 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2:

     1.1) nella lettera c), le parole: 'da uno Stato dell'Unione europea', sono sostituite dalle seguenti: 'da un altro Stato dell'Unione europea';

     1.2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   'c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.';

    2) al comma 3, dopo le parole: 'dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli', sono aggiunte le seguenti: 'all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al comma 1.' e dopo le parole: 'Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,', sono aggiunte le seguenti: 'l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1,';

    3) al comma 4, le parole: 'da uno Stato dell'Unione europea', sono sostituite dalle seguenti: 'da un altro Stato dell'Unione europea';

    4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

   '4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
   4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l'idoneità della cauzione prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e 4-bis, attribuendo altresì un codice d'imposta.';

    5) al comma 5, dopo le parole: 'Per il fabbricante', sono inserite le seguenti: 'e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),';

    6) al comma 6, le parole: 'ai commi 3 e 4', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 'ai commi 3, 4 e 4-bis';

    7) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: 'Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2 e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in consumo nel territorio nazionale.';

    8) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

   '9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), può solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Paesi terzi, la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.
   9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il mittente è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta.';

    9) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione.';

    10) al comma 13, nella lettera a), dopo le parole: 'dei prodotti di cui al comma 1', sono aggiunte le seguenti: ', anche unitamente ai prodotti di cui all'articolo 62-quater';

    11) il comma 16 è sostituito dal seguente:

   '16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla relativa immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis).'.”

    5) sostituire la lettera d) con la seguente:

   “d) all'Allegato I, alla voce: 'Tabacchi lavorati', la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   'c) sigarette 49,50 per cento' e la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   'd) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60,00 per cento'”».

   f) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies) è inserita la seguente:

   “c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo di imposta. Ai fini della presente lettera per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni;”;».

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, fino alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate fino alla medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza trova applicazione l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.».

   g) all'articolo 34, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

   «1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare apposita istanza di emersione secondo il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al successivo comma 4.
   2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo di imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.
   3. I soggetti di cui al comma 1 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma e mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di un ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
   4. Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

   h) dopo l'articolo 37, inserire i seguenti:

«Art.37-bis.

   1. All'articolo 6, comma 9-bis.3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.”».

   i) all'articolo 40, comma 1, primo periodo, dopo le parole: riguardanti le dichiarazioni sono aggiunte le seguenti: validamente presentate.

   l) all'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) al comma 12, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.”;

   b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

   “12-bis. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 12, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.”;

   c) il comma 15 è sostituito dal seguente:

   “15. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 12-bis l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 12-bis e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 14.”»;

   m) all'articolo 46:

   a) nel comma 1:

    1) sostituire le parole: «31 gennaio 2023» con le seguenti: «31 marzo 2023»;

    2) dopo le parole: «31 dicembre 2015» inserire le seguenti: «dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali»;

   b) sostituire il comma 6 con il seguente:

   «6. Fermo quanto disposto dai commi 4, 5 e 6-bis del presente articolo, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 1 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.»;

   c) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

   «6-bis. Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 6 del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; tale annullamento non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
   6-ter. Gli enti creditori di cui al comma 6 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 6 e, conseguentemente, quelle del comma 6-bis, con provvedimento emanato entro il 31 gennaio 2023 avvalendosi delle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
   6-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 6 e 6-bis del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.».

   n) all'articolo 47:

    a) nel comma 16, sopprimere la lettera e);

    b) sostituire il comma 17 con il seguente:

   «17. Per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».

   o) dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di gestione dei sistemi informativi strumentali al servizio nazionale della riscossione)

   1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione, trasferisce, entro il 31 dicembre 2023, le attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, demand & delivery riscossione enti e contribuenti, demand & delivery servizi corporate, a Sogei S.p.a., mediante cessione del ramo di azienda individuato con il decreto di cui al comma 6 e con gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle presenti disposizioni speciali. Il corrispettivo di cessione è pari al valore patrimoniale del ramo d'azienda alla data della cessione.
   2. A decorrere dalla data di cessione del ramo d'azienda, le attività di cui al comma 1 sono erogate all'Agenzia delle entrate-Riscossione da Sogei S.p.a. sulla base di apposite convenzioni.
   3. Il personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di Agenzia delle entrate- Riscossione, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda al momento della cessione, è trasferito a Sogei S.p.a. senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e secondo livello applicata presso Sogei S.p.a. e con salvezza di eventuali differenze retributive specificatamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi previsti dai CCNL applicati prima e dopo la cessione, da conglobare in un elemento distinto della retribuzione assorbibile.
   4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposizione fiscale.
   5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative di cui ai commi 1 e 3.».

   p) dopo l'articolo 51, inserire i seguenti:

«Art. 51-bis.
(Proroga dei termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo)

   1. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: “entro il 31 ottobre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2023”.
   2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: “Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione”.

Art. 51-ter.

   1. All'articolo 8 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.”.
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.».

   q) dopo l'articolo 110, inserire il seguente:

«Art. 110-bis.
(Accademia dei Lincei)

   1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si interpretano nel senso che l'Accademia Nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.
   2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 759, lettera g), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
   3. Ai fini del ristoro ai comuni interessati delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire, entro il 28 febbraio 2023, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali.».

   r) dopo l'articolo 146, inserire i seguenti articoli:

Art. 146-bis.
(Modifica della disciplina dell'IMU a seguito della legge n. 17 del 2022 della regione Friuli Venezia-Giulia istitutiva dell'ILIA)

   1. All'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono inserite, alla fine, le seguenti parole: «Per la regione autonoma Friuli Venezia-Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 riguardante l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).».
   2. All'articolo 1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «nonché all'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia, istituita con la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17».
   3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Art. 146-ter.
(Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019).

   1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 756, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»;

   b) al comma 767, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al penultimo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della presente legge, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal precedente comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della presente legge.».

Art. 146-quater.
(Inserimento del comune di Campofelice di Fitalia nell'elenco dei comuni i cui terreni sono esenti dall'IMU)

   1. A decorrere dall'anno di imposta 2023, l'esenzione di cui alla lettera d), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Campofelice di Fitalia.
   2. Ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dell'esenzione di cui al comma 1, il Ministero dell'interno attribuisce al comune di Campofelice di Fitalia il contributo di 115 mila euro, a decorrere dall'anno 2023.

Art. 146-quinquies.
(Modifica del Canone unico patrimoniale (CUP) di cui ai commi 816 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019)

   1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 al comma 818 le parole: «di comuni» sono eliminate.

Art. 146-sexies.
(Norma di interpretazione autentica sull'iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale)

   1. L'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge 11 novembre 2016, n. 232 si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 4 dell'articolo 152, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 18,375 milioni di euro per l'anno 2024, 32,445 milioni di euro per l'anno 2025, 38,845 milioni di euro per l'anno 2026, 44,445 milioni di euro per l'anno 2027, 0,945 milioni di euro per l'anno 2032, 1,945 milioni di euro per l'anno 2033, 4,545 milioni di euro per l'anno 2034, 3,445 milioni di euro per l'anno 2035 e 3,445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

   allo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, missione 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 5 Regolazioni contabili, restituzioni e di imposte, U.d.V. 1.4, apportare le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: –29.000.000;
   CS: –29.000.000.

  2024:

   CP: –29.000.000;
   CS: –29.000.000.

  2025:

   CP: –29.000.000;
   CS: –29.000.000.

  Sino al 2031.

Il Governo