Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)
1. All'articolo 1, comma 711 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.