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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.02.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
16.02.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure in favore dei liberi professionisti)

  1. La disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche agli adempimenti contributivi e assicurativi e al pagamento di sanzioni in favore della pubblica amministrazione conseguenti a provvedimenti giudiziari.
  2. Il comma 937 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

   «937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.