Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Ulteriori misure in materia di neutralità fiscale)
1. Alle operazioni di trasformazione e di associazioni professionali in società tra professionisti (Stp) o società tra avvocati (Sta) si applica il regime di neutralità fiscale stabilito dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che i beni, i crediti e le attività permangano, dopo la trasformazione, nella sfera commerciale della società.