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Legislatura XIX

Proposta emendativa 153.8.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
153.8.
approvato

  All'articolo 153, dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  17-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano:

   a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77a;

   b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

   c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre, 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

   d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  17-ter. Gli oneri derivanti dal comma 17-bis sono pari a 600.000 euro per l'anno 2022, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  17-quater. Le disposizioni dei commi 17-bis e 17-ter entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

  Conseguentemente:

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni di euro nel 2023 e di 100 milioni di euro dal 2024.

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 261,3 milioni di euro nel 2023, di 260,7 milioni di euro nel 2024, di 263,9 milioni di euro nel 2025 e di 264,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

   allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Missione 29 – Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4, sono apportate le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: – 15.000.000;
    CS: – 15.000.000.

   2024:

    CP: + 70.000.000;
    CS: + 70.000.000.

   2025:

    CP: –100.000.000;
    CS: –100.000.000.