Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:
Art. 152-bis.
(Disposizioni in materia di comuni delle autonomie speciali)
1. Le risorse previste dai fondi di cui alla presente legge, destinate ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio secondo i criteri dalle stesse stabiliti nel rispetto della propria legislazione.