Dopo l'articolo 150, inserire i seguenti:
Art. 150-bis.
(Rimborso delle spese legali agli imputati assolti)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1016, le parole: «ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «liquidato in un'unica soluzione entro l'anno»;
b) al comma 1020, le parole: «euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 ed euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2023».