stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 150.020.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
150.020.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Istituzione del Fondo per le esigenze del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo denominato «Fondo per le esigenze del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria», con una dotazione di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato alle esigenze di personale, tanto in termini di progressioni verticali quanto di implementazione dell'organico della Polizia penitenziaria e di acquisto di nuove dotazioni per il corpo.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, sono stabilite le modalità di ripartizione, di impiego e di erogazione del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 153.02