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Legislatura XIX

Proposta emendativa 150.02.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
150.02.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1016, le parole: «ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «liquidato in un'unica soluzione entro l'anno»;

   b) al comma 1020, le parole: «euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 e di euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2023».

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 7 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ident. 150.011.