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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.018.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
15.018.
(inammissibile per carenza di compensazione limitatamente al comma 1, lettere a) e b))

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Abrogazione dei micro-prelievi)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le seguenti disposizioni sono abrogate e, pertanto, i diritti, le tasse e le addizionali ivi previste, non sono dovute:

   a) l'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente l'addizionale erariale della tassa automobilistica;

   b) l'articolo 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, inerente le tasse scolastiche;

   c) l'articolo 152 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e, conseguentemente, la tabella H connessa al medesimo regio decreto, inerente le tasse e le sopratasse universitarie;

   d) l'articolo 63, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inerenti il diritto annuale per i titolari di licenze di esercizio, in applicazione delle leggi che disciplinano le accise e le imposte erariali di consumo;

   e) l'articolo 190, a eccezione del quinto periodo, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, inerente la tassa l'abilitazione all'esercizio professionale;

   f) l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inerente il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

   g) l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, inerente l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

  2. Al fine di fornire ristoro per il mancato gettito alle regioni e agli enti locali interessati dall'abrogazione delle imposte di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco delle amministrazioni interessate dai ristori, il loro importo annuale e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.