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Legislatura XIX

Proposta emendativa 148.1.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
148.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. È istituito, presso il Ministero della giustizia, un fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti:

   a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche per mezzo di attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del terzo settore;

   b) alla manutenzione straordinaria degli istituti di pena, nell'ambito di progettualità volte a definire e proporre un modello di architettura penitenziaria coerente con l'idea di rieducazione, da un lato, e di elaborazione di interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, dall'altro;

   c) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

   d) a progetti di cura e assistenza sanitaria e psichiatrica in collaborazione con le regioni;

   e) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

   f) all'integrazione degli stranieri sottoposti a esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

  1-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1-bis per accedere ai finanziamenti.
  1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: giudiziaria aggiungere le seguenti: e per l'edilizia e architettura penitenziaria.