Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la regione Marche.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 1, commi 953 e 955, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.;
alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2023: -2.000.000;
2024: -2.000.000;
2025: -2.000.000.;
il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 955, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la regione Marche.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2023: –2.000.000;
2024: –2.000.000;
2025: –2.000.000.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.