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Legislatura XIX

Proposta emendativa 146.042.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
146.042.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Misure in favore della Regione siciliana e misure urgenti in relazione alla gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo)

  1. La Regione siciliana è autorizzata a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.
  2. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 1 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032.
  3. La Regione siciliana rimane impegnata al rispetto delle previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei princìpi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente.
  4. In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo di cui al comma 3 del presente articolo, nonché in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. In attuazione dell'accordo di cui al comma 3, le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere dall'anno 2023, le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa.
  6. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della pietà dei defunti, in relazione alle criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo, il sindaco di Palermo è nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti individuati dal comma 8.
  7. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario di Governo di cui al comma 6 è autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture del comune di Palermo e delle amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione.
  8. Il Commissario di Governo di cui al comma 6, con propri atti da adottare in deroga a ogni disposizione vigente, fermo restando il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, provvede a:

   a) definire misure semplificate per la celere conclusione delle procedure autorizzative e per la tempestiva realizzazione degli interventi funzionali al consolidamento, alla messa in sicurezza e all'ampliamento degli insediamenti cimiteriali esistenti nel territorio del comune di Palermo;

   b) acquisire, anche temporaneamente, e mettere a disposizione dei competenti uffici comunali strutture e apparecchiature mobili, finalizzate alla gestione dei servizi cimiteriali, con particolare riferimento alle funzioni crematorie e di conservazione provvisoria dei cadaveri in attesa di definitiva sepoltura;

   c) promuovere accordi tra il comune di Palermo e i comuni della città metropolitana di Palermo, finalizzati ad assicurare la disponibilità di ulteriori posti per la conservazione temporanea o per la definitiva sepoltura dei cadaveri.

  9. Il Commissario di Governo di cui al comma 6 opera in conformità ai criteri di cui alle lettere D ed E della circolare del Ministero della salute n. 818 dell'11 gennaio 2021, che costituisce, ai fini del presente articolo, misura speciale, integrativa delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
  10. Il Commissario di Governo di cui al comma 6, per l'espletamento delle attività di cui ai commi da 6 a 9, è autorizzato a conferire incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e a ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in favore di soggetti di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura delle predette attività, anche inseriti in graduatorie concorsuali vigenti approvate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 5 unità ed entro il limite di spesa complessivo di 200.000 euro per l'anno 2023.
  11. Alle attività di cui di cui ai commi da 6 a 10si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Per la gestione delle relative risorse è autorizzata l'apertura, fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario di Governo di cui al comma 6. Su tale contabilità speciale possono essere riversate eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo e rese disponibili da parte del comune di Palermo, della città metropolitana di Palermo e della Regione siciliana.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6 a 11, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  13. Al fine di accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie, ai comuni sede di città metropolitane della Regione siciliana con un'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e del titolo III superiore all'80 per cento, come risultante dal rendiconto relativo all'esercizio 2021, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2022, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
  14. Il contributo di cui al comma 13, destinato alla riduzione del disavanzo, è ripartito, entro il 31 gennaio 2023, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione al disavanzo risultante dai rendiconti relativi all'esercizio 2021 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 153, comma 4, è ridotto di 40 milioni di euro per il 2024.

I Relatori
146.042.
approvato

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Misure in favore della Regione siciliana e misure urgenti in relazione alla gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo)

  1. La Regione siciliana è autorizzata a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.
  2. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 1 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032.
  3. La Regione siciliana rimane impegnata al rispetto delle previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei princìpi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente.
  4. In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo di cui al comma 3 del presente articolo, nonché in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. In attuazione dell'accordo di cui al comma 3, le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere dall'anno 2023, le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa.
  6. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della pietà dei defunti, in relazione alle criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo, il sindaco di Palermo è nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti individuati dal comma 8.
  7. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario di Governo di cui al comma 6 è autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture del comune di Palermo e delle amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione.
  8. Il Commissario di Governo di cui al comma 6, con propri atti da adottare in deroga a ogni disposizione vigente, fermo restando il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, provvede a:

   a) definire misure semplificate per la celere conclusione delle procedure autorizzative e per la tempestiva realizzazione degli interventi funzionali al consolidamento, alla messa in sicurezza e all'ampliamento degli insediamenti cimiteriali esistenti nel territorio del comune di Palermo;

   b) acquisire, anche temporaneamente, e mettere a disposizione dei competenti uffici comunali strutture e apparecchiature mobili, finalizzate alla gestione dei servizi cimiteriali, con particolare riferimento alle funzioni crematorie e di conservazione provvisoria dei cadaveri in attesa di definitiva sepoltura;

   c) promuovere accordi tra il comune di Palermo e i comuni della città metropolitana di Palermo, finalizzati ad assicurare la disponibilità di ulteriori posti per la conservazione temporanea o per la definitiva sepoltura dei cadaveri.

  9. Il Commissario di Governo di cui al comma 6 opera in conformità ai criteri di cui alle lettere D ed E della circolare del Ministero della salute n. 818 dell'11 gennaio 2021, che costituisce, ai fini del presente articolo, misura speciale, integrativa delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
  10. Il Commissario di Governo di cui al comma 6, per l'espletamento delle attività di cui ai commi da 6 a 9, è autorizzato a conferire incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e a ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in favore di soggetti di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura delle predette attività, anche inseriti in graduatorie concorsuali vigenti approvate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 5 unità ed entro il limite di spesa complessivo di 200.000 euro per l'anno 2023.
  11. Alle attività di cui di cui ai commi da 6 a 10si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Per la gestione delle relative risorse è autorizzata l'apertura, fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario di Governo di cui al comma 6. Su tale contabilità speciale possono essere riversate eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo e rese disponibili da parte del comune di Palermo, della città metropolitana di Palermo e della Regione siciliana.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6 a 11, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  13. Al fine di accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie, ai comuni sede di città metropolitane della Regione siciliana con un'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e del titolo III superiore all'80 per cento, come risultante dal rendiconto relativo all'esercizio 2021, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2022, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
  14. Il contributo di cui al comma 13, destinato alla riduzione del disavanzo, è ripartito, entro il 31 gennaio 2023, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione al disavanzo risultante dai rendiconti relativi all'esercizio 2021 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 153, comma 4, è ridotto di 40 milioni di euro per il 2024.

I Relatori