stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 146.032.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
146.032.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Accordi capoluoghi contributo ed estensione ai partecipanti)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Ai comuni capoluogo di provincia che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 163 milioni di euro per il periodo 2023-2032, da determinarsi e da ripartire in rate non superiori a complessivi 16,3 milioni di euro annui, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sulla base dell'onere annuale sostenuto dai comuni sottoscrittori dell'accordo derivante dagli obblighi di ripiano dei rispettivi disavanzi e dalle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente, nonché tenendo conto delle capacità fiscali di ciascun ente. Con riferimento a ciascun ente beneficiario, i contributi di cui al presente comma non possono complessivamente eccedere un importo pari al 75 per cento dell'ammontare del disavanzo 2020, eventualmente aumentato degli ulteriori obblighi di ripiano successivamente emersi e ridotto degli eventuali contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnati alla data del 31 dicembre 2022.
   7-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023 previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i tempi e le modalità di presentazione di richieste di accordo da parte dei comuni capoluogo di provincia, sulla base delle medesime finalità e dei medesimi criteri di cui ai commi da 2 a 7, che non abbiano partecipato al processo di concertazione nel corso del 2022 o non lo abbiano concluso. Il decreto di cui al periodo precedente determina una durata del procedimento di verifica delle proposte di accordo in un arco temporale non superiore a quattro mesi. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022 preclude la possibilità di accesso. Il tavolo tecnico di cui al comma 3 concorre alla definizione degli accordi di cui al presente comma. Ai comuni che sottoscriveranno l'accordo in questione è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 187 milioni di euro per il periodo 2023-2032, da ripartire in rate non superiori a complessivi 18,7 milioni di euro annui, da determinarsi entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dei nuovi accordi, sulla base dei medesimi criteri e modalità di cui al comma 7-bis.
   7-quater. Ai soli fini dell'applicazione del comma 7-ter, si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma 5-bis:

   a) le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2022;

   b) il termine di centoventi giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;

   c) il termine indicato al 31 dicembre 2022 è fissato al 15 luglio 2023.

   7-quinquies. I comuni beneficiari dei contributi di cui ai commi 7-bis e 7-ter provvedono a rimodulare le misure concordate nell'ambito dell'accordo sottoscritto in occasione della prima verifica periodica di cui al comma 6, assicurando che almeno un terzo del contributo produca un effetto di accorciamento dei tempi originariamente concordati per il conseguimento dell'equilibrio finanziario strutturale dell'ente.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.