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Legislatura XIX

Proposta emendativa 146.020.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
146.020.
approvato

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Ulteriore contributo a sostegno degli enti con maggiori disavanzi emergenti a seguito di illegittimità di norme contabili)

  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2023, ferme restando le finalità di cui al citato articolo 52, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2021,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 27 agosto 2021, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal primo periodo del presente comma. Ai fini dell'individuazione delle modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 1-ter e 1-quater del citato articolo 52 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, e il riferimento all'esercizio 2021 del bilancio di previsione contenuto nel predetto comma 1-quater si intende fatto all'esercizio 2023.
  2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è altresì incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di anticipazioni dovute a seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo testo unico che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo periodo e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggiore onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al primo periodo, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021, e delle somme già assegnate per le medesime finalità ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 15 giugno 2022, della cui pubblicazione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 450 milioni di euro per l'anno 2023.