Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali e per garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle regioni, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.
4-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
4-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.