Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:
Art. 145-bis.
1. Al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo di città metropolitana con meno di 250.000 abitanti, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana».
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.