stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 144.2.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
144.2.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, per gli esercizi 2023-2025 le regioni a statuto ordinario possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto dall'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è corrispondentemente ridotto per gli anni 2023-2025 dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni sia per le regioni ordinarie che per le speciali. La facoltà è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno ed è assentita dal medesimo Ministero entro il successivo 28 febbraio. In caso di mancata intesa, il contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende confermato. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni dal 2023 al 2025, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 322-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.
  3-quater. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per:

   a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario;

   b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del Servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia da COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;

   c) contributi volti ad attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.