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Legislatura XIX

Proposta emendativa 144.02.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
144.02.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Acconto arretrati afferenti alle accise per province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. In attesa dell'attribuzione in via definitiva delle somme arretrate e delle somme spettanti a regime, per l'anno 2023 è riconosciuto alle province autonome di Trento e di Bolzano un acconto sugli arretrati afferenti alle accise di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relative ai prodotti energetici a uso riscaldamento impiegati sui relativi territori provinciali, di importo pari rispettivamente a 25 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e a 25 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano, e alla provincia autonoma di Trento un acconto sull'Imposta immobiliare semplice (IMIS) corrispondente all'imposta comunale propria derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D che era riservata all'erario ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successivamente assicurata al bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 9 milioni di euro.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 59 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.