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Legislatura XIX

Proposta emendativa 144.011.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
144.011.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Risorse per le città metropolitane)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, da ripartirsi a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Il riparto del Fondo di cui al comma 1 è determinato mediante decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, rispettivamente, per il 2023 con riferimento al gettito del 2021, per il 2024 con riferimento al gettito del 2022, per il 2025 con riferimento al gettito del 2023. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del 2022.
  3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2023, entro il 31 gennaio 2023, per il 2024 e per il 2025 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.
  4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020.
  5. Al fine di migliorare lo stato di manutenzione delle infrastrutture, garantendo adeguati standard di sicurezza, anche in relazione allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da assegnare a favore della città metropolitana di Milano per la gestione delle spese correnti comunque connesse all'esercizio delle funzioni fondamenti.
  6. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 180 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ident. 144.016.