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Legislatura XIX

Proposta emendativa 143.03.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
143.03.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Livelli essenziali delle prestazioni sul diritto allo studio universitario)

  1. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 143, è istituito per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 160 milioni di euro, da destinare al finanziamento per parte statale dei livelli essenziali di assistenza per il diritto allo studio universitario, in base alla determinazione dei costi effettuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2. I criteri di riparto del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti in base ai criteri di finanziamento standard stabiliti dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 160 milioni per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.